Arbitri, giudici e istruttori: il nuovo contratto di lavoro - 1/2
Con il decreto Dlgs 36 del 2021, che entra in vigore il 1° luglio, e le modifiche che nelle ultime settimane sono state apportate dal governo Meloni, si va verso un anno zero per tutto quello che riguarda circa 500mila lavoratori del settore sportivo. I e provvedimenti sul lavoro sportivo cambiano radicalmente la normativa, estendendo tutele (assicurative e contrattuali) e nuovi diritti alla platea di arbitri, giudici e istruttori e tutti coloro che a vario titolo contribuiscono a tenere in piedi e far lavorare le società sportive. Claudio Tucci, per Il Sole 24 Ore, ha realizzato uno schema riassuntivo in 14 punti, che riproponiamo.
1 - Arriva la qualifica per chi lavora nello sport
Le nuove regole si applicano ad atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che, indipendentemente dall'appartenenza al settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva retribuita a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo (società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, etc). È considerato lavoratore sportivo anche chi svolge, sempre a fronte di un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva(sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale). Non è considerato lavoratore sportivo invece chi fornisce prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale (ad esempio, gli psicologi dello sport, i fisiatri, solo per fare degli esempi, che quindi non sono interessati da queste norme).
2 - Anche il dipendente Pa fa il lavoratore sportivo
Si chiarisce che anche i dipendenti pubblici possono svolgere, fuori dall'orario di lavoro, un'attività che rientra nell'ambito del lavoro sportivo (come disciplinato dalle nuove regole). Se l'attività è retribuita viene introdotto un meccanismo di silenzio/assenso: l'attività cioè può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Passati i 30 giorni l'autorizzazione è accolta. Qualora invece l'attività sportiva non sia retribuita è sufficiente una comunicazione al datore di lavoro.
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