B Int - Valsugana, definitivo il ritiro dal campionato di B Interregionale
Dopo il caso Chieti Basket in Serie B Nazionale arriva un altro ritiro, ovvero quello di Valsugana nella Serie B Interregionale. Si legge nella nota della omologazione delle ultime gare della FIP Veneto: "Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, rilevato che la società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. - G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095), senza alcun preavviso, non si è presentata alla gara n. 129 del 02.02.2025 del campionato di serie B Interregionale contro la società FALCONSTAR BASKET SSD R.L. (cod. FIP 000217); rilevato che si tratta di rinuncia alla seconda gara consecutiva dello stesso campionato, intervenuta all’ultima partita di ritorno della prima fase; ritenuto che, ai sensi dell’art. 16 co. 1 Regolamento Esecutivo Gare, la rinuncia a due gare nella fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal Campionato, con l’annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 56 comma 2 del Regolamento di Giustizia.
- visto l’art. 16 R.E. Gare, gli artt. 56 co. 2 e 44 Regol. Giustizia, le DOA 2024/2025 art. 71.1.1, l’art. 19 Regol. Esecutivo Tesseramenti, nonché il C.U. n. 814 del 12.06.2024 – Presidenza n. 42 (“Contributi a carico delle Società non professionistiche S.S. 2024/2025”); P.Q.M. prende atto del ritiro dal Campionato conseguente alla rinuncia alla seconda gara consecutiva nella prima fase e, conseguentemente, dispone l’esclusione della società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. - G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095) dal campionato di serie B Interregionale;
- dispone l’annullamento di tutte le gare precedentemente disputate dalla società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. - G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095); infligge alla società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. – G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095) un’ammenda di € 10.200,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi.
- infligge al rappresentante legale pro tempore sig. PIAZZA CARLO (presidente) la sanzione della inibizione per mesi 3 a decorrere dalla data odierna, fino al 04.05.2025. Dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento Nazionale per quanto di competenza".