Serie B, i provvedimenti: squalifica campo Ruvo di Puglia e 2 giornate a Cucci (Luiss)

Serie B, i provvedimenti: squalifica campo Ruvo di Puglia e 2 giornate a Cucci (Luiss)

La FIP ha annunciato i provvedimenti disciplinari emanati dalla FIP relativi alla 25^ giornata di stagione regolare di Serie B Nazionale 2024/25, sesta di ritorno, di sabato 1° febbraio e domenica 2:

2549 CHIETI BASKET 1974
Il Giudice Sportivo Nazionale -ricevuta in data 31/01/25 la comunicazione da parte del Settore Agonistico in merito alla rinuncia (con missiva di pari data) da parte della società Chieti Basket (Cod.FIP 055508) alla disputa della gara n.2549 del 02.02.2025 contro la soc. Gema Montecatini, prevista a Chieti;
- preso atto che la predetta rinuncia è stata comunicata in data 31.01.2025 e quindi entro le 48h prima della disputa della gara;
- rilevato che debba trovare applicazione pertanto quanto disposto dall'art. 14 R.E. Gare, e dagli artt. 18,49,e 55 comma 1c del R.G.
- dispone:
la perdita della gara n.2549 e omologazione della stessa con il risultato di 0-20,con obbligo da parte della Società Chieti Basket al pagamento quale ammenda prevista per la prima rinuncia dal C.U. Contributi 2024-2025; Non si assumono ulteriori provvedimenti [art.14 RE,art. 18 RG,art. 55 RG]

2553 CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA
squalifica campo per 2 gare perchè alcuni tifosi locali venivano a contatto con un tesserato della squadra avversaria ( atleta Cucci V.) mentre quest'ultimo usciva dal campo a seguito di espulsione, anche per la mancata tempestiva estensione del tunnel di accesso agli spogliatoi. A seguito di ciò la gara veniva interrotta per alcuni minuti [art. 30,1 RG,art. 29,2B RG rec.]
2553 CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA
ammenda di Euro 732.00 per offese collettive frequenti del pubblico locale verso un tesserato ben individuato della squadra avversaria (atleta Cucci V.) nonchè perchè un tifoso locale agitava in modo minaccioso l'asta di una bandiera senza provocare danni [art. 27,2 RG,art. 27,4bd RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4 RG]
2553 CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA
ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (mancato funzionamento di uno Stop Lamp) [art. 40,1a RG rec.]
2553 CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA
ammenda di Euro 250.00 per la presenza di persone non autorizzate nel corridoio di collegamento tra il terreno di gioco e gli spogliatoi , sia a fine gara che successivamente all'espulsione dell'atleta Cucci V. della squadra avversaria [art. 38,1g RG rec.]
2553 CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA
ammenda di Euro 250.00 per la ritardata estensione del tunnel di accesso agli spogliatoi [art. 38,1e RG rec.]
2553 VALERIO CUCCI (LUISS ROMA)
squalifica tesserato per 2 gare per comportamento offensivo e minaccioso verso il secondo arbitro a seguito del quale veniva espulso, nonchè per comportamento protestatario verso il pubblico della squadra locale, nei confronti del quale teneva un comportamento provocatorio, in reazione alle offese ricevute durante l'esecuzione di tiri liberi. Dopo essere stato espulso, non abbandonava immediatamente il terreno di gioco, continuando a fomentare la reazione del pubblico locale; in tale occasione entrava in contatto con alcuni tifosi,mentre usciva dal terreno di gioco. Veniva trattenuto dai compagni di squadra e anche grazie all'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine presenti, la situazione non degenerava, e la gara proseguiva fino al termine senza ulteriori incidenti. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della circostanza attenuante della reazione ad un fatto ingiusto altrui [art. 33,1/1b RG rec.,art. 33,1/1c RG rec.,art. 33,1/1e RG rec.,art. 21,4a RG,art. 36 RG]

2554 NPC RIETI SPORTHUB
ammenda di Euro 333,00 per offese collettive frequenti dei tifosi locali agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG] segue CU N.492 del 05/02/2025 G.S.N. N.119 SERIE B N.29
2555 BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA BASKET
ammenda di Euro 333.00 per offese collettive frequenti del pubblico locale verso gli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]
2555 SERGIO TRICARICO (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA BASKET)
inibizione determinata per giorni 15 fino al 21/02/2025 per comportamento platealmente protestatario avverso le decisioni arbitrali, a seguito del quale veniva espulso. Terminata la gara, rientrava sul terreno di gioco continuando nelle plateali proteste verso gli arbitri, fomentando in tal modo la reazione del pubblico che fischiava all'indirizzo di arbitri e UDC all'uscita dal campo [art. 32,3 RG,art. 36 RG]